Il commissario dello Stato ha impugnato sette articoli della legge sulla stabilizzazione dei precari, approvata all’Ars il 22 dicembre scorso. Bocciando, di fatto, l’intero provvedimento. Il motivo? Uno su tutti: manca la copertura finanziaria. Questo, almeno, è quanto si legge nella dettagliata impugnativa firmata dal Commissario Carmelo Aronica. La norma, insomma, ha violato, agli articoli 1 (comma 1 e 2), 2, 3, 4, 5 e 7, l’articolo 81 della Costituzione, quello che impone appunto l’individuazione della copertura finanziaria che costituisce, ricorda il Commissario, “la garanzia costituzionale della responsabilità politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa”.
Ma non solo: sempre per quanto riguarda l’articolo 1 (quello che prevede, in sostanza, gli elementi fondamentali del ‘piano di reclutamento’ della Regione) è stato bocciato anche il comma 9 (quello che prevede il trasferimento diretto ai dirigenti del 50% dei compensi ricavati da incarichi aggiuntivi). Impugnato anche l’articolo 8 della legge (quello che prevede contratti a tempo determinato per i dipendenti dei consorzi di bonifica che hanno svolto funzioni amministrative).
“Il legislatore siciliano, – spiega il commissario dello Stato – nell’individuare mezzi di copertura negli articoli 4, 5 e 7, 2° comma difformi da quelli previsti dall’articolo 17 L. n. 196/2009, si è sottratto alle fondamentali esigenze di chiarezza e solidità del bilancio cui l’articolo 81 si ispira, non garantendo per le nuove maggiori spese previste una copertura sufficientemente sicura ed in equilibrato rapporto con gli oneri che si intendono sostenere negli esercizi futuri”. La legge del 2009 richiamata dal Commissario Aronica, per intenderci, prevede che “ciascuna legge che comporta nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente la spesa autorizzata e che alla stessa deve essere data copertura ‘esclusivamente’ mediante l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali per le iniziative legislative in itinere o con la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spese o, ancora, con modificazioni legislative che comportino nuovi o maggiori entrate”.
Invece, nella legge approvata cinque giorni fa, questi riferimenti alla copertura finanziaria non esistono o sono poco chiari. Nella legge, in particolare, per finanziare le circa 1600 assunzioni, si fa riferimento a fondi ricavabili dalle progressive riduzioni di personale regionale e dai pensionamenti degli stessi. Sul primo punto, il Commissario sottolinea: “Dalla relazione presentata dal Ragioniere generale non emergono tuttavia elementi certi riguardo alla disponibilità di tali fondi in quanto, da un canto è assente una circostanziata verifica degli oneri gravanti su detto U.P.B. 7.2.1.1.1 e, dall’altro, è presente l’indicazione, quale fonte di copertura, di una U.P.B. (6.4.1.3.1) diversa da quella poi individuata dal legislatore”.
Sulle pensioni, invece, il Commissario spiega che nel ddl non si è tenuto conto nè della riforma del sistema pensionistico attuata dal governo nazionale, nè “degli adeguamenti ai requisiti relativi all’incremento della speranza di vita, nonchè degli oneri per la corresponsione del trattamento di fine servizio nel corso del decennio, strettamente collegati alla cessazione del rapporto di lavoro”.
La bocciatura degli articoli 5 e 7, invece, di fatto, blocca le proroghe per i precari storici dell’Arra, dell’Assessorato Territorio ambiente, Protezione civile e Consorzi di bonifica. Il Commissario spiega, infatti, che i fondi sono stati ricavati da capitoli di bilancio destinati ad altri interventi. Interventi che verrebbero semplicemente ” definanziati” “La previsione in bilancio di fondi destinati ad una spesa, ove sia contemplata, come nel caso in ispecie, da una legge meramente formale come è quella del bilancio, – precisa però in merito il Commissario – non assolve di per sé sola all’obbligo costituzionale dell’indicazione della sua copertura”.
E il commissario impugna anche la norma prevista dal comma 9 dell’articolo 1, che prevede il trasferimento all’amministrazione del 50% dei compensi dei dirigenti ricavati da incarichi aggiuntivi. In questo caso, la legge “invaderebbe il campo” del tribunale civile: “Il legislatore regionale nell’introdurre regole e modalità diverse in materia di omnicomprensività della retribuzione ai dirigenti interviene nel campo dei rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile” si legge nell’impugnativa, “invade la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile”.
Bocciata anche la norma che prevedeva l’instaurazione di contratti a tempo determinato con i dipendenti dei consorzi di bonifica che hanno svolto funzioni amministrative nel triennio precedente. La legge, infatti, non avrebbe preso in considerazione le reali esigenza dell’ente, non facendo altro che creare un “privilegio” e alimentare speranze di futura stabilizzazione: “La norma – scrive infatti il Commissario – non tiene in alcun conto né le reali esigenze operative degli enti in questione, non essendo sufficiente la generica indicazione dello svolgimento di compiti istituzionali, né, tantomeno, le necessarie ordinarie procedure di selezione pubblica del personale anche per rapporti di breve durata. La disposizione pertanto – conclude – configura un ingiustificato privilegio in favore di determinati soggetti, di cui si consolida la condizione di precariato, ed alimentando negli stessi l’aspettativa di una futura stabilizzazione”. E violando così gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.
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