Enna. La “guerra della Tarsu” si arricchisce di una nuova puntata. La Giunta municipale, il 18 e il 21 febbraio, con delibere n.36 e n.37, ha riconfermato la tassa dei rifiuti 2010 e 2009. Tarsu che a sua volta era stata approvata per quanto riguarda il 2010 con delibera di G.M. n.83 del 20 aprile 2010 e per il 2009 con delibera di G.M. n.126 del 25 maggio 2010. Le due delibere del 2010, attualmente, sono oggetto di contenzioso da parte dell’Associazione siciliana dei consumatori che, rivolgendosi al Tar, punta a farle dichiarare illegittime in quanto la competenza della determinazione della Tarsu- secondo un’esplicita norma di legge (art. 32 della legge 142/90 recepita dalla legge regionale 48/91)- non è della Giunta ma del Consiglio comunale. Infatti, proprio in forza di questa legge, i cittadini ennesi stanno facendo ricorso presso la Commissione provinciale tributaria per l’annullamento delle bollette Tarsu 2009. “Sono due delibere –dichiara il presidente del Centro studi “Sen. Antonio Romano”, Mario Orlando- alquanto ambigue; infatti, all’oggetto citano le due delibere precedenti che facevano riferimento ad un regolamento Tarsu approvato nel ‘95. Quest’ultime sembrano invece voler dire che quanto previsto nel regolamento del ’95, cioè che la competenza della derminazione della Tarsu è della Giunta, trova anche “la sua fonte normativa nell’art. 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione n. 54 del 30/6/93, e modificato con deliberazione n. 18/98 e n.98/2004”. La cosa strana –afferma ancora Orlando- che sia le delibere di Giunta approvate nel 2010 che quelle di alcuni giorni fa, sono in violazione del Regolamento delle entrate tributarie comunali approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 17 del 28/4/2007, dove l’art. 5 recita espressamente: 1) “Il Consiglio comunale delibera all’istituzione e all’ordinamento dei tributi. 2) Alla determinazione e all’adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, nonchè delle agevolazioni, provvede il Consiglio comunale ad eccezione delle tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi che sono di competenza del Sindaco”. Questo regolamento –conclude Orlando- di cui nessuno ne parla, sarà presentato dagli avvocati dell’Associazione consumatori al Tar come motivo aggiunto al contenzioso in atto”.
Giacomo Lisacchi
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